INFORMAZIONI DELLE IMPOSTE SULLE PUBBLICITÀ

Guida imposta sulle pubblicità: Veicolo, auto, insegne ed altro

Il pagamento delle imposte sulle pubblicità applicate sui lati delle autovetture, furgoni, insegne, magneti, cartelli, locandine, affissioni manifesti e altro crea una serie di problemi per i contribuenti che non sanno come comportarsi, se effettuare il calcolo, come effettuarlo e le diverse modalità di pagamento. Sono poi previste delle tariffe a parte per singole tipologie di pubblicità come nel caso degli autoveicoli che vediamo tra poco.

Chi deve pagare l’imposta sulle pubblicità

Di seguito tutti i parametri e criteri che determinano chi è obbligato al pagamento dell’imposta sulla pubblicità.

Pubblicità sui veicoli

Nel caso di applicazione delle imposte sulle auto di adesivi, magneti, manifesti pubblicità, sia internamente che esternamente al mezzo, è necessario prima di tutto capire che chi deve pagare sono tutti coloro che utilizzano il proprio autoveicolo per pubblicizzare qualcosa, sia per conto proprio che per conto di altri e tanto su mezzi priva che pubblici come taxi, autobus

Quando non devo pagare

  • Ragione sociale o insegna sul proprio veicolo, a patto che questa non sia ripetuta più di 2 volte sull’automezzo e che non superi il mezzo metro quadrato di superficie.
  • Ragione sociale, ditta, indirizzi dell’organizzazione di mezzi adibiti per il trasporto di persone. (queste ditte devono essere iscritte ad apposito Albo)

Quanto si paga per le pubblicità sulle auto

Le classi sono sempre quelle descritte prima e che variano a seconda dei comuni dove queste pubblicità sono utilizzate. ma che possono essere oggetto di maggiorazione nella misura del 50% o del 100% rispettivamente se effettuate con una superficie compresa tra i 5,5 mq e gli 8,5 o se superiore agli 8,5 metri quadrati.

Quanto costa l’imposta sulle pubblicità

  • Classe I – 19,63 euro > 500 mila abitanti
  • Classe II – 17,56 euro – compreso tra 500 mila e 100 mila
  • Classe III – 15,49 euro – compreso tra 100 mila e 30 mila
  • Classe IV – 13,43 euro – compreso tra 30 mila e 10 mila
  • Classe V – 11,36 euro – < 10 mila abitanti

Il legislatore ha poi introdotto una serie di maggiorazioni o riduzione dell’imposta da versare in relazione ad alcune caratteristiche; nel caso di forme pubblicitarie di lunga durata (qui viene considerata lunga una durata superiore a tre mesi) sono previste delle riduzioni del 90% sull’imposta dovuta, ossia se teniamo una pubblicità per più di 3 mesi dopo il terzo mese il costi dell’imposta scenderà ad un decimo. Ma possiamo avere anche delle maggiorazioni salate nel caso di superficie superiori agli 8,5 metri quadrati del 100% per quelle comprese tra i 5,5 e gli 8,5 metri quadrati che viene assoggettata ad una maggiorazione del 50% sull’imposta dovuta a seguito del calcolo superficie per tariffa relativa alla classe di appartenenza.

Inserisco inoltre il commento di un lettore che fornisce un approfondimento importante: oltre i 3 mesi la tariffa applicata è quella della pubblicità permanente (descritta per le 5 classi di comuni). Se invece la pubblicità è svolta fino a un massimo di 3 mesi la tariffa da applicare è 1/10 della permanente al mese al mq. Questo per la pubblicità per conto terzi come la vela 2×2 richiesta.

Ad esempio, in un Comune di V classe (che non ha deliberato aumenti) l’importo da versare al Comune sarà 4 mq x 1 mese x 1,14 = 4,56 (arrotondato a 5 euro) se la vela fosse bifacciale 4,56 x 2 facce = 9,12 (arrotondato 9 euro). Da sottolineare il fatto che fino al 2012 il Comune aveva la facoltà di aumentare le tariffe di un 20% fino a un 50% per le superfici superiori al metro quadrato. Aggiungo che è sempre però necessario fare un passaggio con la normativa relativa al proprio comune per evitare che non vi siano ordinanze che modifichino parzialmente quanto descritto

Dove si paga l’imposta sulle pubblicità

L’imposta dovrà essere versata nel comune dove risiede il proprietario del mezzo utilizzato per la pubblicità; logico pensare che nel caso di mezzi pubblici il comune sarà suddiviso tra quelle di arrivo e quello di partenza anche se opterei più per quello proporzionale nel caso di più comuni). Rispetto poi al come pagare si dovranno versare con il modello di versamento secondo le indicazioni che vengono date dal comune dove si denuncerà l’utilizzo dell’imposta.

Fattispecie particolari

Pubblicità della propria impresa sugli autoveicoli strumentali: in questo caso se si applica il marchio sulla portiera o altro lato dell’automezzo è prevista l’esenzione nel caso in cui tale pubblicità sia inferiore al mezzo metro quadrato o i dati anagrafici relativi alla società come indicazione del nome della ditta della sede legale o numeri di telefono o indirizzo web del sito.

In questo caso l’imposta deve essere pagata nel comune dova l’impresa ha la propria sede legale. Nel caso di pubblicità effettuata per conto proprio ma su veicoli di terzi o di un’impresa invece bisognerà seguire le seguenti tariffe per metro quadrato a seconda anche della tipologia dell’automezzo:

  • Automezzi con stazza superiore a 3 tonnellate – 74,37 euro
  • Automezzi con stazza inferiore alle 3 tonnellate – 49,58 euro
  • Motocicli e altri mezzi non specificati dalla legge – 24,79
  • I veicoli con rimorchio prevedono una maggiorazione del 100% (un raddoppio) delle tariffe sopra indicate.

Pubblicità per le Compagnie ed imprese di Trasporto

Per questi soggetti valgono le regole descritte sopra solo che non sono previsti i limiti quantitativi rispetto al mezzo metro quadrato di superficie (come nel caso delle compagnie di traslochi o spedizioni le cui scritte come potete notare sono ben evidenti)

Sanzioni o multe sull’imposta delle pubblicità: come rimediare

Nel caso in cui foste destinatari di un avviso di accertamento sulle imposte sulle pubblicità o semplicemente vi siate accorti di aver commesso un errore nel versamento o nella dichiarazione annuale potete leggere l’articolo dedicato proprio alle sanzioni o multe sulle imposte e tasse sulle pubblicità Riferimenti normativi che potete consultare per approfondire sono contenuti nella Circolare 106 del 2001 e nel D.Lgs 507 del 1993.

Grazie a http://www.tasse-fisco.com/ per le informazioni su questo articolo

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